AGGIORNAMENTO sui Crediti ECM

Ottobre 2019                                                                         

 

Aggiornamento importante

Comprendendo le difficoltà di tutti (CoGeAps compreso, che è in forte ritardo nelle attività), stante la difficoltà ad acquisire crediti ECM su materie pertinenti la propria professione e visto che la stessa difficoltà si paventa per il prossimo triennio, la Federazione si è fatta promotrice di una richiesta alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), che ha deliberato che gli appartenenti alle professioni sanitarie, precedentemente non assoggettati all’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i 50 crediti ECM acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (100 crediti ECM da acquisire nel triennio 2020-2022 invece dei 150 previsti).

 Con l’occasione rammentiamo che i professionisti Chimici e Fisici precedentemente non assoggettati all’obbligo formativo ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, al netto di esoneri ed esenzioni e con eventuale riconoscimento di crediti CFP precedentemente acquisiti. I crediti CFP riconosciuti negli anni 2017/2018   concorreranno  quindi al raggiungimento dei 50 crediti ECM e la conversione dei CFP acquisiti nel 2017 e 2018 è automatica.

Nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all’obbligo ECM antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio, ovvero alla fine del 2019.

Di seguito una tabella esemplificativa dei casi possibili per l’obbligo di acquisizione ECM

Soggetto

Triennio 2017-2019

 (si conclude il 31/12/19)

Triennio 2020-2022
Chimico o Fisico professionista già soggetto  a obbligo di ECM* 150 crediti ECM 150 crediti ECM
Chimico o Fisico professionista non soggetto  a obbligo di ECM* 50 crediti ECM (conversione automatica CFP in ECM)

100 crediti ECM

(riduzione di 50 ECM crediti maturati  nel precedente triennio)

Chimico o Fisico  professionista che si è iscritto nel 2018 e o nel 2019 e usufruisce della deroga transitoria prevista dal D. M. 23 marzo 2018

50 crediti ECM

(conversione automatica CFP in ECM)

100 crediti ECM

(riduzione di 50 ECM crediti maturati  nel precedente triennio)

Chimico o Fisico  professionista che si è iscritto nel 2019 ** 150 crediti ECM

   Chimico o Fisico non operante in campo sanitario al 05.06.2018 (data pubblicazione DM 23.03.2018)

**  L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

 

Alcuni esempi pratici:

– i Chimici e Fisici Professionisti non  già operanti nel campo sanitario che hanno maturato 60 crediti CFP negli anni 2017/2018, entro la        fine del 2019 non dovranno acquisire crediti ECM.

– i Chimici e Fisici Professionisti non già operanti nel campo sanitario che hanno maturato 20 crediti CFP negli anni 2017/2018, entro la fine del 2019 dovranno acquisire almeno 30 crediti ECM.

– i Chimici e Fisici Professionisti non già operanti nel campo sanitario che non hanno maturato crediti CFP negli anni 2017/2018, entro la fine del 2019 dovranno acquisire almeno 50 crediti ECM.

APPROFONDIMENTI  SUGGERITI: Manuale Formazione Continua e Sito AGENAS per i corsi

 

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