FORMAZIONE ECM: cosa cambia con la conversione in Legge del c.d. Milleproroghe

Gentilissimi iscritti,
vi informiamo che è stata pubblicata in G.U. Serie Generale n.49 del 27-02-2023 la Legge 24 febbraio 2023,n. 14 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Quello che era stato definito un “quadriennio” inizialmente, si conferma invece con la Legge di conversione un triennio (2020-2022) con un anno in più di proroga (2023).
L’articolo 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma 5 (obbligo formativo ECM) prevede infatti che: “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1°gennaio 2023.” Fino al 31 dicembre 2023, sarà dunque ancora possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro la scadenza prevista dello scorso anno. La misura, inoltre, prevede per tutti i professionisti sanitari l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023. Nel testo coordinato del DL 198/22 con la Legge di conversione 14/2023, è prevista anche una “compensazione” per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019);“1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017- 2019 può̀ essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua”.
La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo ECM per questi periodi potrà essere dunque conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento che dovrà emanare la Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà permesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti formativi necessari per quei due trienni entro i termini previsti, e già trascorsi.