OBBLIGO POS anticipo data applicazione sanzione per mancata ottemperanza.

Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una
specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di
pagamento.
L’art. 15 del citato Decreto, più volte modificato, prevede l’obbligo per i soggetti che “effettuano
l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare
pagamenti anche attraverso carte di debito/credito o altri strumenti elettronici.
Tale obbligo interessa anche i professionisti.
Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni
attuative dell’obbligo in esame prevedendone l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva
impossibilità tecnica”.
Su tale impianto normativo è intervenuto il DL n. 36/2022: “Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” c.d. “Decreto PNRR 2”, che all’ articolo 18,
comma 1, anticipa di sei mesi, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 l’entrata in vigore delle
sanzioni per gli esercenti e i professionisti che non accettano i pagamenti con POS.
Chi non accetterà i pagamenti con carta sarà soggetto ad una sanzione pari a 30 euro, aumentata
del 4% del valore della transazione rifiutata.
Viene esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981 di procedere al pagamento in misura
ridotta (c.d. oblazione amministrativa)
Il DL non impone al professionista di accettare tutte le forme di pagamento digitale ma almeno
una tipologia di carta di debito e di carta di credito (identificate dal marchio del circuito di
appartenenza). Nel momento in cui il professionista aderisce a un circuito (es. VISA), deve
pertanto sempre accettare i pagamenti con strumenti appartenenti a quel circuito.
Si evidenzia, infine, che la suddetta disciplina, essendo inserita in un decreto legge in attesa di
conversione, potrebbe subire modificazioni – anche significative – in tale sede.

Per una completa disamina delle misure di interesse per le professioni previste per l’attuazione del
PNRR si rinvia al testo del Decreto