Professioni di Chimico e Farmacista

Professione di Chimico e di Farmacista – R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 art. 102

 

Si ricorda che l’art. 102 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, dispone quanto segue: “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.”

Il summenzionato articolo 102 del 1934 è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge n.3 del 11 gennaio 2018 che ha confermato la professione di Chimico quale professione sanitaria.

Per effetto di tale legge la professione di Chimico, ai sensi dell’articolo 8 della Legge n.3 del 11 gennaio 2018, è diventata professione sanitaria e pertanto anche per detta professione vige il richiamato divieto di cui all’articolo 102 del R.D. n. 1265/1934 ovverossia il divieto del c.d. “cumulo soggettivo” con la professione sanitaria di farmacista.