La Federazione conferma quanto segue in merito all’aspetto dei Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali.
L’art. 5 c.1 del DM 23 marzo 2018 dispone che “Fino all’adozione, da parte del Ministero della salute, dei regolamenti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, disciplinanti le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, i procedimenti disciplinari sono trattati ed istruiti dai Consigli di Disciplina in carica presso gli Ordini dei chimici alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.”
Tale Decreto Ministeriale poneva l’accento su un’applicazione diretta agli organi esistenti all’epoca dell’emanazione dello stesso in attesa del Regolamento, che è stato oggetto di lavoro tra le Federazioni ed il Ministero della Salute ma ad oggi non risulta ancora essere stato pubblicato.
Pertanto, in occasione delle elezioni 2025 di rinnovo degli Ordini territoriali , i Consigli di Disciplina vigenti decadono e non potranno essere rinnovati con le regole dettate dal D.P.R. 137/2012, in quanto non più applicabili alle professioni sanitarie.
La funzione disciplinare dovrà quindi essere regolata, fintanto che non intervengano i nuovi regolamenti di cui all’art. 4 comma 5 della L. 3/2018, con le norme dettate dal D.Lgs. C.P.d.S. 233/1946 e del decreto di attuazione recato dal D.P.R. 221/1950, i quali, nel caso di un Ordine ad albo unico come quello dei Chimici e dei Fisici, individuano nel Consiglio Direttivo l’Organo cui compete l’esercizio della funzione disciplinare.