Regolamento funzionamento Comitato Centrale
Regolamento del Consiglio direttivo OICFL
Regolamento Amministrazione e Finanza OICFL
Con delibera del Consiglio Direttivo del 28 gennaio 2019 (d.190128_12/26), il Dott. Chim. Paolo Bogarelli è stato nominato Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Con delibera del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2022 (d.34/22), la Dott.ssa Eleonora Montanari è stata nominata Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024
ADEMPIMENTI ANAC Anagrafica-80146730157 rif 2021 Monitoraggio-Attuazione-80146730157 rif 2021 Piano-Triennale-80146730157 rif 2021
ALLEGATO 1 Analisi-Rischi-e-misure-di-prevenzione-OICFL -2021-2023
ALLEGATO_2 PTPCT 22-24 -misure prevenzione
ALLEGATO 3 Piano-formazione-22-24
ALLEGATO 4 Obblighi-di-pubblicazione-OiCFl-22-24
Dichiarazione incompatibilità inconferibilità Paolo Bogarelli 050422
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023
ALLEGATO 4 Obblighi-di-pubblicazione-OiCFl-2021-2023
ALLEGATO 3 Piano-formazione-2021 A
ALLEGATO 2 PTPCT 21-23 -misure prevenzione A
ALLEGATO 1 Analisi-Rischi-e-misure-di-prevenzione-OICFL -2021-2023
ADEMPIMENTI ANAC :Anagrafica-80146730157 Monitoraggio-Attuazione-80146730157 Piano-Triennale-80146730157 Relazione-annuale-80146730157-2020
Organismo Indipendente di Valutazione
Con delibera del Consiglio Direttivo del 28 gennaio 2019 (d.190128_12/26), il Dott. Chim. Paolo Bogarelli è stato nominato Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
- Documento attestazione finale
- Scheda di sintesi
- Griglia di rilevazione
- Relazione RPC Anno 2016
- Relazione RPC_Anno 2015
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017
- Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017/2019
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Scheda relazione RPC
- Atti generali (Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.33/2013)
- Adempimenti Legge n.190/2012 art. 1, comma 32_ proroga all’8 febbraio 2021
Oneri informativi per cittadini e imprese
- Articolo 34, comma 1 e 2 – Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A. -
Scadenzario dei obblighi amministrativi
Questa sezione presenta i dati e le informazioni secondo quanto disposto dall’art. 34, commi 1 e 2 del D.lgs.vo n.33/2013
NON APPLICABILE A OICFL
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Consiglio Direttivo e Incarichi: Rimborsi Forfettari soggetti a ritenuta di acconto
- Anno 2020 – primo semestre
- secondo semestre
- Anno 2021 – primo semestreRegolamento-del-Consiglio-dellOrdine-14_12_16_ Regolamento-amministrazione-e-finanza-15_11_2016
- secondo semestre Liquidazione CDR II° semestre 2020 Liquidazione CDD II° semestre 2020
- Anno 2022 1° semestre
Anno 2021 2° semestre
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Art. 47 – Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Provvedimenti organi indirizzo-politico
Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.
- Bilancio-di-previsione-2022
- Bilancio-Consuntivo-2021.pdf
- Bilancio CONSUNTIVO 2020
- Bilancio PREVISIONE 2020
- Bilancio CONSUNTIVO 2019
- Bilancio PREVISIONE 2019
- Bilancio CONSUNTIVO 2018
- Bilancio PREVISIONE_2018
- Bilancio CONSUNTIVO_2017
- Bilancio PREVISIONE 2017
- Bilancio CONSUNTIVO_2016_1
- Bilancio CONSUNTIVO_2016_2
- BILANCIO PREVISIONE 2016
- Bilancio CONSUNTIVO 2015_1
- Bilancio CONSUNTIVO 2015_2
- Bilancio CONSUNTIVO 2014_1
- Bilancio CONSUNTIVO 2014_2
- Bilancio CONSUNTIVO 2013_1
- Bilancio CONSUNTIVO 2013_2
- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto fino a Giugno 2023 : € 16.426,88 + spese condominiali + istat
- Carta dei servizi e standard di qualità (NON APPLICATO OICFL)
- Class action (NON APPLICATO OICFL)
- Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32 (NON APPLICATO OICFL)
- Servizi in rete (NON APPLICATO OICFL)
- Liste di attesa
Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata (NON APPLICATO OICFL).
- Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NON APPLICABILE OICFL)
- Atti di programmazione delle opere pubbliche (NON APPLICABILE OICFL)
- Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (NON APPLICABILE OICFL)
Dlgs 33/2013 – Articolo 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto (NON APPLICABILE A OICFL)
Dlgs 33/2013 – Articolo 41, comma 4 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi (NON APPLICABILE OICFL).
Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari (NON APPLICABILE OICFL).
Consiglio direttivo: ordini del giorno
- Seduta del 28 gennaio 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 11 febbraio 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 21 febbraio 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 7 marzo 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 27 marzo 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 2 maggio 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 5 giugno 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 27 giugno 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 26 settembre 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 10 ottobre 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 20 novembre 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 16 dicembre 2019: Ordine del Giorno
- Seduta del 30 gennaio 2020: Ordine del Giorno
- Seduta del 21 febbraio 2020: Ordine del Giorno
- Seduta del 16 marzo 2020: Ordine del Giorno
- Seduta del 27 marzo 2020: Ordine del giorno
- Seduta del 11 giugno 2020: Ordine del giorno
- Seduta del 15 luglio 2020: Ordine del giorno
- Sedute del 29 settembre 2020: Ordine del giorno
- Seduta del 26 ottobre 2020: Ordine del giorno
- Seduta del 25 Novembre 2020 : Ordine del giorno
- Seduta del 04 Dicembre 2020 : Ordine del giorno
- Seduta del 23 Dicembre 2020 : Ordine del giorno
- Seduta del 28 Gennaio 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 30 Marzo 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 05 maggio 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 10 giugno 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 15 giugno 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 28 giugno 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 06 luglio 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 27 luglio 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 30 agosto 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 13 settembre 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 4 novembre 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 24 novembre 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 14 dicembre 2021 : Ordine del giorno
- Seduta del 25 gennaio 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 7 febbraio 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 17 febbraio 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 22 febbraio 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 22 marzo 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 30 marzo 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 19 maggio 2022 : Ordine del giorno
- Seduta del 14 giugno 2022 : Ordine del giorno
Verbali assemblea iscritti
Verbale Assemblea iscritti 2022
- Relazione del Presidente
- Relazione della Vicepresidente
- Relazione del Segretario
- Relazione del Tesoriere
- Relazione del Revisore dei Conti
- Commissione salute
- Commissione Formazione
- Intervento Dott. Rubino
- Registrazione audio Assemblea
Verbale Assemblea iscritti 2021
- Relazione del Presidente
- Relazione del Segretario
- Relazione del Tesoriere
- Relazione del Revisore dei Conti
- Chat Assemblea
- Video dell’Assemblea
Verbale Assemblea iscritti 2020
Verbale Assemblea Iscritti 2019
- Relazione del Presidente – Dott. Chim. Luigi Pozzi
- Saluto della Dottoressa Chim. Orlandi, Presidentessa della FNCF ai partecipanti
- Relazione del Segretario – Dott. Chim. Salvatore Balsamà
- Presentazione Conto Consuntivo 2018 e Bilancio di Previsione 2019 – Dott. Chim. Paolo Viola
- Relazione del Revisore dei Conti – Dottoressa Cioffi
- Relazione del Responsabile della Formazione – Dott. Chim. Giovanni Battaglia
Verbale Assemblea Iscritti 2018 con allegato 1 e allegato 2
Regole di utilizzo del logo : Regolamento Utilizzo LOGO FNCF_approvato
AGID : AGID
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