Ordine dei Chimici e dei Fisici della Lombardia

Formazione Continua Professionale

Il Chimico e il Fisico sono figure professionale in continuo aggiornamento. La formazione è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine Territoriale di appartenenza.

Per accedere all’offerta formativa è possibile consultare periodicamente la sezione avvisi nella homepage (si apre in una nuova scheda) del nostro sito o il sito della Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici. (si apre in una nuova scheda)

E’ anche possibile accedere al nostro canale FAD per visionare i corsi erogati da noi organizzati : CANALE FAD OICFL (si apre in una nuova scheda)

I seguenti  documenti sono disponibili anche sul sito: http://ape.agenas.it (si apre in una nuova scheda)

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

Il Manuale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (si apre in una nuova scheda)

Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita (si apre in una nuova scheda)

Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS (si apre in una nuova scheda)

Allegato III A. Certificazione ECM (si apre in una nuova scheda) – Allegato III B. Medico del lavoro (si apre in una nuova scheda)

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni (si apre in una nuova scheda)

Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche (si apre in una nuova scheda) (aggiornato 16/11/2022)

Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio (si apre in una nuova scheda)

Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero (si apre in una nuova scheda)

Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione (si apre in una nuova scheda)

Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero (si apre in una nuova scheda)

Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione (si apre in una nuova scheda)

Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale (si apre in una nuova scheda) (aggiornato 07/03/2022)

Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019 (si apre in una nuova scheda)

E’ possibile scaricare CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITA’ ECM

E’ possibile scaricare il MANUALE ANNUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM

 

FAQ Formazione ECM  (pagina in aggiornamento)

Chi sono i destinatari dell’obbligo formativo?

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Come posso controllare i miei crediti?

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile registrarsi all’area privata del Co.Ge.A.P.S. tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (si apre in una nuova scheda)

Le anagrafiche in Co.Ge.A.P.S. sono sempre in fase di aggiornamento per cui può esserci l’eventualità che i neoiscritti non trovino l’anagrafica già caricata nel portale.

Resta inteso, ovviamente, che i crediti ECM conseguiti sono validi, verranno comunque registrati in banca dati e verranno associati in modo automatico non appena verrà inserito un profilo anagrafico. Si consiglia di conservare l’attestato rilasciato dal Provider.

 Quanti crediti ECM bisogna acquisire ?

L’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2026-2028, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Ci sono dei vincoli sull’acquisizione dei crediti ECM (ad es. limiti sui corsi FAD, massimi e minimi annuali, etc.)?

Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). 

Le condizioni per il riconoscimento dei crediti sono le seguenti:

Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale deve essere acquisito come partecipante a eventi ECM erogati da provider.

Per il rimanente 60% si ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc).

Autoformazione: massimo il 20% dell’obbligo formativo individuale autoapprendimento tramite lettura-studio, esperienze formative senza accreditamento ECM svolte in autonomia (autoformazione non accreditata, come ad esempio ulteriori attività di lettura-studio)

Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo (partecipazione ad un evento ECM in cui il discente è stato invitato da uno sponsor che ne finanza l’iscrizione)

Chi può erogare formazione ECM?

Possono erogare formazione ECM i Provider accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua .

Verificare l’albo dei Provider nazionali http://ape.agenas.it/Tools/Provider.aspx .