RISCHIO SOSPENSIONE PER CHI NON COMUNICA IL DOMICILIO DIGITALE

PEC: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE

Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il professionista (Chimico e Fisico) che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Tale adempimento da parte degli Ordini professionali è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto da diversi anni ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012 convertito nella L. n.221 del 17/12/2012 che si affianca alle indicazioni già contenute nella L. n.2 del 28/01/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine, nonché individuato anche all’interno del Codice Deontologico della nostra professione.

Si ricorda pertanto:

  • a coloro che sono già in possesso di una PEC, prima di inviare la comunicazione della propria pec all’Ordine territorialmente, di verificare che non sia già stata pubblicata nel Registro Nazionale INIPEC cliccando il seguente link http://www.inipec.gov.it/cerca-pec ed inserendo il proprio codice fiscale oppure nome e cognome
  • a coloro che invece non fossero ancora in possesso di una PEC, si ricorda che è stata stipulata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici apposita convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata, pertanto si invita a rivolgersi al proprio Ordine territoriale per richiedere la pec o consultare quanto previsto nel sito della FNCF al link https://www.chimicifisici.it/servizi/posta-elettronica-certificata/

Per coloro che dovessero avere problematiche inerenti la propria PEC o abbiano smarrito le credenziali vi invitiamo a consultare quanto previsto per le relative procedure sempre al link https://www.chimicifisici.it/servizi/posta-elettronica-certificata/

Premesso quanto sopra, la comunicazione della propria PEC, per coloro che non vi hanno già provveduto, dovrà essere effettuata quanto prima all’Ordine territorialmente competente.

 Per ogni specifica relativa alla prassi adottata dall’OICFL invitiamo gli iscritti a contattare la segreteria.